Art. 132

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[1](Art. 96 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 39 legge 10 luglio 1930, n. 957, e decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

[2]La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali e' la stessa che e' stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

[3]Per giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale presidente e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

[4]((Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico)).

Testo vigente dal 24 febbraio 1934 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art132 · fonte su Normattiva