Art. 76
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[1](Art. 2, parte, R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).
[2]Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione valgono anche per il conferimento del grado di tenente generale d'artiglieria in servizio permanente effettivo. L'esame per la designazione a tale grado si estendera', in relazione alle presumibili esigenze del servizio tecnico d'artiglieria, a tutti i maggiori generali d'artiglieria compresi nella prima meta' del ruolo, non computando l'eventuale frazione.
[3]Il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria e' scelto dal Ministro della guerra tra i tenenti generali d'artiglieria ed e' nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[4]Il Ministro della guerra potra', a suo insindacabile giudizio e nell'esclusivo interesse del servizio, trattenere in servizio il tenente generale di artiglieria che riveste la carica di direttore superiore fino a che non abbia raggiunto i limiti di eta' del grado di generale di corpo d'armata.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 24 febbraio 1934 · versione 0 su Normattiva