Art. 76
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[1](Art. 2, parte, R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).
[2]Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione valgono anche per il conferimento del grado di tenente generale d'artiglieria in servizio permanente effettivo. L'esame per la designazione a tale grado si estendera', in relazione alle presumibili esigenze del servizio tecnico d'artiglieria, a tutti i maggiori generali d'artiglieria compresi nella prima meta' del ruolo, non computando l'eventuale frazione.
[3]Il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria e' scelto dal Ministro della guerra tra i tenenti generali d'artiglieria ed e' nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1934, N. 107)).
Testo vigente dal 24 febbraio 1934 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva