Art. 2
Principio di legalita' dell'azione amministrativa L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L) I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva