Art. 54
(L) Opposizioni alla stima
((1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 17 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 17 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 17 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 17 Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
17Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva