Art. 34(L) Soggetti aventi titolo all'indennita'

L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'((atto)) di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L) L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L) Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

Testo vigente dal 6 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art34 · fonte su Normattiva