Art. 4(L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

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I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico ((, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico)). 23 I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

  • a)con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
  • b)con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
  • c)con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
  • d)con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico:
  • e)con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
  • f)con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
  • g)col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

23

La modifica dell'art. 4, comma 1-bis ha perso efficacia per effetto della soppressione della lettera a) dell'art. 60, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del medesimo.

Testo vigente dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art4 · fonte su Normattiva