Art. 45 — (L) Disposizioni generali
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Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di ((stipulare)) col soggetto beneficiario dell'espropriazione ((l'atto)) di cessione del bene o della sua quota di proprieta'. (L) Il corrispettivo dell'((atto)) di cessione:
- a)se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
- b)se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ((ai sensi dell'articolo 38));
- c)se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, ((comma 2-bis));
- d)se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, ((comma In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.)) (L) L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Testo vigente dal 6 febbraio 2003 al 28 luglio 2003 · versione 5 su Normattiva