Art. 49(L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L) Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L) Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L) Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art49 · fonte su Normattiva