Art. 41
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
- a)dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b)dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c)dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d)dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
- e)da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione;
- f)da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L) 3. 4.
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva