Art. 24 — (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio
1. 2. 3. 4. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R) L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R) 7.
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva