Art. 4
[1]Regolamento-art. 4
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Regolamento-art. 4
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 6, ULTIMO COMMA, E LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 2, PRIMO COMMA, LETT. A (PER I SOLI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI) - CONTROVERSIE PROMOSSE DA DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva nei casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresi' dell'eccesso di potere, ed in virtu' del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai pubblici dipendenti, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutela. Inoltre, l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, consente di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a), legge n. 1034 del 1971, i quali escludono la competenza del pretore nelle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Riguarda ancheart. 6 Licenziamenti individualiart. 29 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 2 legge 1034/1971
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO PROSPETTATA SOTTO IL PROFILO DELL'OPPORTUNITA' - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Nei giudizi di legittimita' costituzionali in via incidentale, la Corte non puo' esaminare questioni che risultano del tutto estranee al giudizio di merito e siano prospettate nel provvedimento di rinvio solo sotto il profilo dell'opportunita'. (Nella specie era stata sollevata nella deliberazione di rinvio del consiglio comunale in sede giurisdizionale, perche' ritenuta rilevante in un eventuale giudizio di appello, la questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 1-5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono funzioni giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa in materia elettorale).
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)art. 3 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)art. 5 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 14
Regolamento-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 2
Regolamento-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 10
Regolamento-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 1
Regolamento-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 3
Regolamento-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 6
Regolamento-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1058~art4 · fonte su Normattiva