Sentenza n. 92/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)
- art. 82Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 83Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 84Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
usata come parametro
citata
- art. 41Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 42Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 160d.P.R. 570/1960
- art. 1Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e
84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 41, 42 e 160 del R.
D. 12 febbraio 1911, n. 297; degli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile
1945, n. 203; degli artt. da 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058,
promosso con deliberazione emessa il 3 settembre 1961 dal Consiglio
comunale di Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta
Giuliano, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione in giudizio di Quaranta Giuliano e del
consigliere comunale Carandente Giarruso Giuseppe;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Carandente Giarruso, l'avv.
Roberto Gava, per il Quaranta, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio comunale di Marano di Napoli, in occasione d'un
giudizio relativo alle operazioni elettorali del 6-7 novembre 1960,
instaurato su ricorso degli elettori Guarino e Quaranta, aveva
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72,
comma sesto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; ma di tale questione la
Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 luglio 1961, aveva
dichiarato la non fondatezza.
Tuttavia, appena ritornato in possesso degli atti di causa, il
Consiglio comunale di Marano, con deliberazione emessa il 3 settembre
1961, sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale
denunciando, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della
Costituzione, le norme che attribuiscono ai Consigli comunali e alle
Giunte provinciali amministrative la potestà di decidere le
controversie in materia elettorale (artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570; 41, 42 e 160, R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; 1 e
2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; 1 a 5 del R. D. 26 giugno
1924, n. 1058).
Nel giudizio presso questa Corte si sono costituiti, quale
consigliere comunale di Marano, il sig. Giuseppe Carandente Giarruso,
con deduzioni depositate il 9 dicembre 1961, e quale ricorrente nella
causa di merito, il sig. Giuliano Quaranta, con deduzioni depositate
nello stesso giorno. È intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25
settembre 1961.
Hanno presentato una memoria il 4 ottobre 1962 tanto il Carandente
Giarruso quanto il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato.
2. - Il Consiglio comunale di Marano, nella deliberazione di
rinvio, assume che tra gli organi di giustizia amministrativa ammessi
dall'art. 103 della Costituzione non si possono annoverare i Consigli
comunali: infatti, l'art. 103 si riferisce agli organi muniti di
"competenza generale ed astratta", mentre i Consigli comunali hanno
competenza limitata ad alcune categorie di controversie; indubbiamente
essi, come ha affermato anche la sentenza n. 44 del 1961 della Corte
costituzionale, sono giudici straordinari o speciali. Ma le
giurisdizioni speciali sono vietate dall'art. 102 della Costituzione;
di conseguenza le norme che attribuiscono funzioni giurisdizionali ai
Consigli, poiché reintroducono una giurisdizione speciale,
apparirebbero illegittime. Comunque, il Consiglio comunale di Marano
dichiara di non poter decidere il giudizio di merito finche non sia
risolto questo dubbio.
Altrettanto si dica - conclude la deliberazione di rinvio - di
quelle altre norme che attribuiscono potestà giurisdizionale, nella
stessa materia, alla Giunta provinciale amministrativa: secondo il
Consiglio comunale di Marano "appare opportuno che la Corte
costituzionale esamini in questa sede, anche ai lini pratici
dell'ulteriore corso del giudizio", la legittimità costituzionale di
tali norme.
3. - Il Carandente Giarruso ribadisce e sviluppa gli scarsi rilievi
dedicati, nella deliberazione di rinvio, alla potestà giurisdizionale
dei Consigli comunali.
Innanzi tutto dagli artt. 1, 102 e 104 della Costituzione e dallo
stesso collocamento del titolo IV, relativo alla Magistratura, si
rileverebbe che gli organi giurisdizionali devono avere carattere
statale. Il che sembra da escludere per i Consigli comunali, organi del
Comune che svolgono attività finanziata da quest'ultimo e non sono
inquadrati nella organizzazione unitaria dello Stato. Né - precisa il
Carandente in memoria - si può dire che essi assumano carattere
statale allorché e in quanto esercitano funzione giurisdizionale
poiché se così fosse, la garanzia dipendente dalla statualità della
giurisdizione acquisterebbe un valore soltanto nominalistico.
In secondo luogo, a norma dello stesso art. 102 della Costituzione,
l'attività giurisdizionale è una funzione esercitata da magistrati
dell'ordine giudiziario che perciò dovrebbero essere indipendenti e
imparziali, e partecipano al processo dal principio alla fine. Queste
garanzie di partecipazione totale a un regolare procedimento, di
indipendenza e di imparzialità sono costituzionalmente richieste -
secondo il Carandente Giarruso non all'ufficio, ma alle persone dei
giudici (non per nulla gli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione
parlano esclusivamente di "magistrati" e di "giudici"); in conseguenza,
se il giudizio su una determinata materia è di competenza d'un
collegio, 1) tutti i suoi componenti, salvo eccezioni coperte da norme
costituzionali, devono prendere parte al procedimento ed essere messi
in grado di sentire e valutare le argomentazioni delle parti (se così
non fosse, ne verrebbe compromesso il diritto di difesa garantito
dall'art. 24 che deriva dalla stessa esigenza di cui è espressione il
citato art. 102); come dire che i collegi giudicanti sono sempre
collegi perfetti; 2) inoltre, essi devono essere composti in prevalenza
da magistrati dell'ordine giudiziario; 3) infine, ciascuno dei giudici
che compone il collegio deve essere imparziale (arg. degli artt. 25 e
101 in relazione al più volte citato art. 102).
Sta di fatto che, invece, le leggi, con cui si attribuisce
competenza giurisdizionale ai Consigli comunali, non rispettano nessuna
delle tre predette esigenze: 1) non rispettano la prima poiché le
deliberazioni del Consiglio comunale possono essere prese anche se
alcuni consiglieri sono assenti o, sopraggiungendo solo all'ultimo
momento, ignorano gli esatti termini della controversia, sì che tutto
si riduce alla semplice votazione d'una proposta scarsamente motivata;
2) non rispettano la seconda poiché del Consiglio comunale non fa
parte neanche un magistrato; 3) non rispettano la terza poiché si
ammette che del collegio giudicante facciano parte gli stessi
interessati (cioè i consiglieri della cui elezione si discute).
Queste censure - prosegue il Carandente Giarruso - non hanno niente
a che fare col problema della sopravvivenza delle giurisdizioni
speciali anteriori alla Costituzione, cioè dell'esistenza di certi
organi in sé considerati. Esse attengono al funzionamento di qualunque
collegio giudicante, sia ordinario che speciale: anzi in tanto le
giurisdizioni speciali sono state mantenute e sono ancora in vita oltre
il termine previsto dalla Costituzione in quanto non contrastino ai
principi finora ricordati, primo fra tutti quello che si ricollega al
diritto di difesa.
D'altra parte - conclude il Carandente Giarruso - la giurisdizione
dei Consigli comunali non può considerarsi una giurisdizione speciale
preesistente: infatti, la materia è stata disciplinata ex novo dalla
legge del 1956 e da quella impugnata, posteriori alla Costituzione;
queste leggi non si sono limitate a riprodurre le norme precedenti, ma
vi hanno introdotto sostanziali innovazioni (impugnabilità della
decisione adottata dallo stesso Consiglio comunale in sede
amministrativa, riconoscimento del carattere giurisdizionale del
ricorso alla G. P. A, obbligo del Consiglio comunale di pronunziarsi
entro due mesi).
4. - Viceversa il Quaranta eccepisce l'inammissibilità di tutte le
questioni di legittimità costituzionale proposte in questa causa e, in
subordine, la loro infondatezza.
Inammissibili sarebbero perché la deliberazione di rinvio va
considerata come un atto inesistente: siccome la causa di merito,
iniziatasi il 3 dicembre 1960, dopo due mesi, anche senza tener conto
del tempo trascorso per il giudizio di costituzionalità, non era stata
ancora decisa, il Quaranta e il Guarino (già ricorrenti nel giudizio
di merito) ne hanno investito la Giunta provinciale amministrativa, a
norma dell'art. 82, comma terso, del T.U. citato, con istanza anteriore
alla deliberazione di rinvio; la conseguenza sarebbe che quest'ultima
è stata emessa da un organo, il Consiglio comunale, a cui la
controversia, in virtù di quella norma, era stata già sottratta,
cioè da un organo ormai privo di qualunque potestà giurisdizionale.
In più, relativamente agli artt. 41, 42 e 160 del R.D. 12
febbraio 1911, n. 297, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che non
si possono denunciare alla Corte costituzionale disposizioni contenute
in un regolamento, che non ha forza di legge; e, relativamente alle
norme che attribuiscono potestà giurisdizionale alle Giunte
provinciali amministrative in subiecta materia (artt. 1-5 del R. D. 26
giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203), la
questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile perché
manca la motivazione della sua rilevanza in questo giudizio (anzi il
Consiglio comunale di Marano prospetta la questione come rilevante in
un eventuale giudizio di appello).
Infine, le questioni sarebbero infondate innanzi tutto perché gli
artt. 103 e 113 della Costituzione ammettono, accanto al Consiglio di
Stato, "altri organi di giustizia amministrativa" in particolari
materie e tra questi organi si devono ricomprendere i Consigli comunali
e le Giunte provinciali amministrative giudicanti sulle controversie
elettorali (senza contare che, se si tratta di giurisdizioni speciali,
esse, quando siano anteriori alla Costituzione, restano in vita finché
le sopprime il Parlamento); in secondo luogo, perché l'art. 104 della
Costituzione, a cui fa riferimento il Consiglio comunale di Marano, si
riferisce alle giurisdizioni ordinarie e non alle giurisdizioni
speciali, che invece, quanto all'indipendenza dei giudici, vengono
prese in considerazione dall'art. 108, non richiamato dalla
deliberazione di rinvio; né le norme impugnate contrastano con l'art.
130 della Costituzione poiché questo non riguarda l'attività
giurisdizionale dei Consigli, ma il controllo della loro attività
amministrativa.
5. - Anche per l'Avvocatura dello Stato tutte le questioni sono
inammissibili sia perché come ha rilevato il Quaranta, la
deliberazione di rinvio è stata emessa da un organo che non era più
investito della controversia, sia per i motivi seguenti: la questione
relativa agli artt. 82 e 83 (competenza giurisdizionale dei Consigli
comunali), sarebbe inammissibile perché già decisa nello stesso
processo con la sentenza n. 44 del 1961; quella relativa all'art. 84
(correzione dei risultati elettorali), perché priva di motivazione
sulla rilevanza; le questioni riguardanti gli artt. 1-5 del R. D. 26
giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203
(funzione giurisdizionale della Giunta provinciale amministrativa), e
gli artt. 41, 42, 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, per motivi
analoghi a quelli esposti dal Quaranta (n. 4.)
Comunque, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
82 e 83 del T.U. citato sarebbe manifestamente infondata perché le
sentenze n. 42 e n. 44 del 1961 hanno già escluso che essi siano in
contrasto con la Costituzione, né, precisa la memoria dell'Avvocatura
dello Stato, si possono prendere in considerazione i rilievi svolti
nelle deduzioni del Carandente Giarruso: infatti, questi denuncia un
contrasto con norme costituzionali (artt. 1, 24, 25, 101 e 111 della
Costituzione) che non sono menzionate nella deliberazione di rinvio;
quanto all'art. 84 dello stesso T.U., l'infondatezza della questione
sarebbe patente poiché nessuna norma costituzionale nega ai Consigli e
alle Giunte quella potestà giurisdizionale di merito (correzione di
risultati elettorali) che la disposizione impugnata ha ad essi
attribuito; infine, la questione relativa alla potestà giurisdizionale
della Giunta provinciale amministrativa in questa materia sarebbe
infondata perché nessuno dei motivi addotti nei confronti dei Consigli
comunali può riferirsi alla Giunta provinciale amministrativa, organo
imparziale, che fa parte dell'organizzazione dello Stato e la cui
attività è rigorosamente disciplinata dalla legge.
6. - Il Carandente Giarruso, nella memoria, replicando alla prima
eccezione di inammissibilità proposta dal Quaranta, nega che la
deliberazione di rinvio sia stata emessa da un organo ormai spoglio del
potere di decidere: l'istanza rivolta dopo i due mesi alla Giunta
provinciale amministrativa non basta a privare il Consiglio comunale
della sua giurisdizione, conseguenza molto grave che esige, invece, una
pronuncia della Giunta (avocazione); d'altra parte, la remissione degli
atti del giudizio alla Corte costituzionale non solo sospende, ma
addirittura interrompe il termine di due mesi entro cui il Consiglio
comunale deve decidere la controversia: insomma questo termine, quando
gli atti ritornano al Consiglio comunale, ricomincia a decorrere ex
novo poiché il giudice del merito, dopo d'allora, si trova in una
posizione identica a quella che sussisteva allorché si era instaurato
il giudizio di merito. Se ciò è vero, in questa causa i due mesi non
sono decorsi né dal giorno dell'instaurazione del giudizio di merito
presso il Consiglio comunale a quello della prima interruzione, né dal
momento del ritorno degli atti al Consiglio comunale al momento della
seconda interruzione; viceversa, se ciò non fosse vero, la norma che
ha introdotto il termine di due mesi sarebbe in contrasto col diritto
di difesa garantito dalla Costituzione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe già
deciso la questione relativa agli artt. 82 e 83 del T.U. citato, il
Carandente Giarruso nega che ciò sia avvenuto: nella sentenza n. 44
del 1961 la Corte si è occupata del problema solo in via incidentale e
non ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme che
riguardano la giurisdizione dei Consigli comunali.
7. - Nella discussione orale le parti hanno ribadito le proprie
tesi. Considerato in diritto :
1. - La difesa del Quaranta e l'Avvocatura dello Stato insistono
sull'inammissibilità di tutte le questioni di legittimità
costituzionale: la deliberazione di rinvio a questa Corte sarebbe
inesistente come atto giurisdizionale poiché verrebbe da un organo, il
Consiglio comunale di Marano, non più investito della controversia;
infatti, secondo questa tesi, anche se non si conteggia il tempo
trascorso per il primo giudizio di legittimità costituzionale, quando
è stata emessa la deliberazione di rinvio erano già passati due mesi
dal giorno del ricorso al Consiglio comunale senza che questo ultimo si
fosse pronunciato sul merito; di conseguenza la Giunta provinciale
amministrativa, a cui uno dei promotori della causa di merito aveva
fatto istanza, era già automaticamente investita del giudizio con
l'effetto di privare il Consiglio comunale di Marano della originaria
potestà di decidere.
L'eccezione non può essere accolta. Essa tocca un problema di
dubbia soluzione, che può essere affrontato solo in altra sede; per
cui questa Corte, paga di constatare che la deliberazione di rinvio è
stata emanata da un organo giurisdizionale nello svolgimento di
attività giurisdizionale, si ritiene legittimamente investita della
questione che le è stata sottoposta (si veda la sentenza n. 65 del
1962).
Altrettanto infondata è la seconda eccezione di inammissibilità
con la quale l'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione di
legittimità costituzionale relativa agli artt. 82, 83 e 84 del T.U. 16
maggio 1960, n. 570, sarebbe stata già decisa in questa causa, cioè
con la precedente sentenza n. 44 del 1961. La sentenza n. 44 del 1961,
respingendo un'eccezione di inammissibilità della stessa Avvocatura
dello Stato, ha soltanto ribadito il carattere giurisdizionale
dell'attività svolta dai Consigli comunali in questa materia; ma non
si è pronunciata sulla legittimità costituzionale o meno delle norme
che disciplinano quella attività.
2. - Meritano, invece, accoglimento le altre due eccezioni di
inammissibilità avanzate dall'Avvocatura dello Stato e, in parte, dal
Quaranta: la prima, relativa agli artt. 41, 42 e 160 del R. D. 12
febbraio 1911, n. 297, è fondata poiché queste disposizioni fanno
parte d'un regolamento d'esecuzione e perciò non hanno forza di legge,
dimodoché sono sottratte al sindacato della Corte costituzionale; la
seconda, relativa agli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n.
203, e 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono
funzione giurisdizionale alla G. P. A. in materia elettorale, è
anch'essa fondata poiché la questione è del tutto estranea a questa
causa: in sostanza la stessa deliberazione di rinvio prospetta la
questione solo per l'opportunità che sia risolto un problema così
delicato.
In conclusione, il giudizio, che deve dare questa Corte, rimane
circoscritto agli artt. 82, 83 e 84 del citato T.U. n. 570 del 1960.
3. - La difesa del Carandente Giarruso denuncia l'illegittimità
costituzionale delle norme citate perché la giurisdizione dei Consigli
comunali, essendo stata disciplinata da leggi posteriori alla
Costituzione, non potrebbe considerarsi come una di quelle
giurisdizioni preesistenti, che la disposizione VI ha temporaneamente
salvato. La questione sotto tale aspetto è stata già decisa sia nella
sentenza n. 42 del 1961, sia nell'ordinanza n. 11 del 1962, con cui la
Corte ha stabilito che le norme impugnate e quelle analoghe, contenute
nella legge n. 136 del 1956, hanno sostanzialmente riprodotto le
disposizioni anteriori alla Costituzione; ma in questa causa vengono
addotte nuove ragioni di incostituzionalità, sulle quali occorre
pronunciarsi.
Secondo il Carandente Giarruso la legge n. 136 del 1956, di cui le
norme impugnate sono una riproduzione letterale, non si sarebbe
limitata a ripetere la legislazione precedente; ma avrebbe modificato
in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei Consigli
comunali: cioè avrebbe introdotto norme nuove, come l'obbligo dei
Consigli comunali di decidere entro due mesi, l'impugnabilità, presso
lo stesso Consiglio comunale, delle decisioni adottate dal Consiglio in
sede amministrativa, la natura giurisdizionale del ricorso alla Giunta
provinciale amministrativa.
Questa affermazione non è esatta; il semplice confronto degli
artt. 53 e segg. del D. L. Lgt. n. 1 del 1946 con le norme impugnate (e
con l'art. 43 della legge n. 136 del 1956) mostra subito che le pretese
innovazioni non sussistono: l'obbligo di decidere entro due mesi e
l'impugnabilità delle deliberazioni emesse in sede amministrativa
erano previsti anche dal D. L. Lgt. del 1946 (art. 54, quarto comma;
art. 55, terzo comma), mentre il carattere giurisdizionale del
procedimento che si svolge dinanzi alla G. P. A, benché non
dichiarato, era implicito nello stesso D. L. Lgt.; di modo che le
leggi posteriori alla Costituzione si sono limitate, rispetto a quelle
anteriori, a mutamenti che non vanno oltre la formulazione degli
articoli.
Se non ci sono state sostanziali innovazioni, è da escludere che
possa considerarsi violato il secondo comma dell'art. 102, una norma
che vieta soltanto l'introduzione di altre giurisdizioni speciali: non
è un'altra giurisdizione quella che le leggi posteriori alla
Costituzione hanno mantenuto tale quale era prima e quale sarebbe stata
senza di esse.
Si è denunciato il fatto che quelle leggi sono successive alla
Costituzione, cioè sono state emanate nel tempo in cui ogni
giurisdizione speciale doveva essere sottoposta a revisione dal
Parlamento (disp. VI): poiché non hanno adempiuto a questo obbligo,
esse sarebbero costituzionalmente illegittime; ma neanche questo, a
parere della Corte, è un motivo di incostituzionalità. Dalla
disposizione VI si ricava anzi che l'Assemblea costituente non ha
voluto sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti, ma sottoporle
a revisione; che la revisione, comportando una scelta delicata fra la
soppressione pura e semplice e la trasformazione, è stata affidata
esclusivamente al Parlamento; che, come si è stabilito in una
precedente sentenza, il quinquennio, entro cui questa scelta doveva
essere attuata, non è un termine perentorio; che perciò la mancata
revisione d'una giurisdizione speciale ad opera d'una legge recente non
è materia di giudizio di legittimità costituzionale.
4. - Posto ciò, quelle, tra le ulteriori denuncie, che riguardano
la natura, la formazione e la composizione del collegio giudicante, si
rivelano subito infondate.
Infatti, che i Consigli comunali, pur giudicando in nome del popolo
ed in ciò facendo parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non
siano organi statali in senso stretto, si potrebbe anche ammettere; ma
si tratterebbe a ogni modo di una semplice anomalia connessa con la
specialità della giurisdizione e perciò non contrastante con norme
costituzionali (art. 102), che si riferiscono soltanto alla
Magistratura ordinaria e alle sezioni specializzate.
Analogo discorso vale per l'altro rilievo secondo cui i giudici
collegiali, a norma della Costituzione, dovrebbero essere sempre
collegi perfetti, tali che non possano pronunciarsi senza la
partecipazione di tutti i propri componenti. Effettivamente, che i
collegi giudicanti siano collegi perfetti si ricava dalle norme
dell'ordinamento giudiziario al quale rinvia il citato primo comma
dell'art. 102; ma queste norme non si estendono ai vecchi collegi
competenti in materia di giurisdizione speciale.
Altrettanto si dica di quella denuncia con cui si afferma che,
secondo la Costituzione, una parte dei componenti d'ogni collegio
giudicante devono essere giudici ordinari. Ciò è vero tutt'al più
per le sezioni specializzate di vecchia e nuova istituzione; ma non per
le preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche c'è
proprio quella di una particolare composizione del collegio.
5. - Con questo non si vuoi dire che le vecchie giurisdizioni
speciali, appunto perché coperte dalla disposizione VI, sfuggano a
qualunque giudizio di costituzionalità. La Corte ritiene, invece, che
anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbano essere
garantiti sia il diritto di difesa, sia l'indipendenza e
l'imparzialità del giudicante; indipendenza e imparzialità, che,
prima ancora d'essere scritte in disposizioni particolari della
Costituzione, come l'art. 108, riposano nel complesso delle norme
costituzionali relative alla Magistratura e al diritto di difesa.
Perciò le denuncie avanzate in proposito dal Carandente Giarruso
meritano la più attenta considerazione.
Questi afferma innanzi tutto che il diritto di difesa sarebbe
compromesso in un giudizio, come quello dei Consigli comunali, a cui
partecipano anche i consiglieri che non conoscono le argomentazioni
delle parti. Ma la censura, in concreto, non ha fondamento: nel
contenzioso elettorale le argomentazioni delle parti sono avanzate
soltanto col ricorso e colle controdeduzioni che qualunque interessato
può presentare prima della seduta consiliare; di modo che tutti i
consiglieri, anche quelli che sopraggiungano al momento della
votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti,
consacrate negli scritti difensivi, e sono in grado di decidere.
6. - Resta un'ultima censura, piuttosto accennata che svolta: la
deliberazione di rinvio, col richiamo agli artt. 104 e 130 della
Costituzione, e le deduzioni del Carandente Giarruso negano che i
Consigli comunali siano giudici indipendenti e imparziali. Ma neanche
questa censura può essere accolta, benché la Corte non ne dissimuli
il peso.
In verità, se si allude all'indipendenza dell'organo giudicante da
altri organi o poteri, può rispondersi che il controllo a cui è
sottoposta l'attività amministrativa dei Consigli comunali non implica
ne rapporto gerarchico, né soggezione formale o sostanziale. Sotto
questo aspetto il libero esercizio della potestà giurisdizionale
sembra garantito proprio da quell'autonomia comunale, in cui sono
confluite antiche tradizioni cittadine e moderne concezioni
sull'investitura popolare.
Se ci si riferisce all'indipendenza del giudice dagli interessi
dedotti nel giudizio (c. d. imparzialità), a prima vista può sembrare
che il Consiglio comunale sia un collegio giudicante composto dagli
stessi interessati (consiglieri la cui elezione è contestata), cioè
un vero e proprio "giudice in causa propria". Ma a ben guardare la
situazione è sostanzialmente diversa.
Innanzi tutto si deve tener conto del fatto che, quando sia
contestata l'elezione di un singolo consigliere, egli non può
partecipare alla decisione (art. 275 della legge comunale e
provinciale). Inoltre, a rigore, neanche quando si contesti la nomina
di tutti i componenti d'una lista o genericamente il risultato delle
operazioni elettorali si può dire che il Consiglio comunale sia un
giudice in causa propria: infatti, più che giudicare d'un suo
interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente, esso
giudica della legittimità della propria composizione; il che ha sempre
fatto e può fare in quanto è un collegio dotato di quella particolare
autonomia che gli deriva, tradizionalmente, dal voto cittadino; ciò
che da una precedente sentenza della Corte è stato già rilevato
(sentenza n. 42 del 1961).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie le eccezioni di inammissibilità relative alle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 del R.D. 26 giugno 1924,
n. 1058, 1-2 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 41, 42 e 160 del
R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;
respinge le altre eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T. U. delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), proposta con deliberazione 3 settembre 1961
dal Consiglio comunale di Marano di Napoli, in riferimento agli artt.
102, 103, 104 e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte