Art. 13
[1](Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
[2]Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva