Art. 9
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori)). 20
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1959, n. 26
6La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.
L. 12 agosto 1962, n. 1338
10con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
18Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
L. 30 aprile 1969, n. 153
20La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Testo vigente dal 1 maggio 1969, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva