Art. 21

(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)).

Testo vigente dal 6 novembre 1968, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art21 · fonte su Normattiva