Art. 22
[1](Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
[2]Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva