Art. 28

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[1](Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).

[2]Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennita' di cui alla lettera A) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo e' dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art28 · fonte su Normattiva