Art. 2
[2]Gli assegni familiari non spettano:
- a)al coniuge del datore di lavoro;
- b)ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403));
- d)ai lavoratori a domicilio;
- e)LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585.
- f)agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Testo vigente dal 25 aprile 1972, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva