Art. 29

[1](Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).

[2]Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e' determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art29 · fonte su Normattiva