Art. 29
[1](Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
[2]Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e' determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva