Art. 32
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[1](Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 3 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva