Art. 23
(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro)).
Testo vigente dal 3 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva