Art. 43

[1](Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale. La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art43 · fonte su Normattiva