Art. 46
[1](Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva