Art. 53

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[1](Art. 10 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

[2]Le disponibilita' risultanti per ciascun settore a norma degli articoli 51 e 52 sulle attivita' residue previste al penultimo comma dell'art. 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari:

  • a)per una quota parte nei confronti dei settori dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e all'Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale (ENALC) e, nei confronti delle altre categorie, ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;
  • b)per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono. Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, a norma della lettera a) del comma precedente, viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 12 marzo 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art53 · fonte su Normattiva