Art. 10
[2]Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva