Art. 63

[1](Art. 2, 2° e 3° comma, L. 27 marzo 1952, n. 348).

[2]Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'art. 42 del presente testo unico in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonche' un elenco nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti. Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art63 · fonte su Normattiva