Art. 63

[1]Denuncia al personale assicurato.

[2]Art. 4 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

[3]Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalita' e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art63 · fonte su Normattiva