Art. 66
[1](Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670).
[2]Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
- a)per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;
- b)per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l'anno.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva