Art. 68

[1](Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalita' dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni. Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano gia' stati trasmessi all'Istituto da precedenti datori di lavoro.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art68 · fonte su Normattiva