Art. 7

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(Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

  • a)i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19; ((b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori)).
  • c)il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
  • d)per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.

Testo vigente dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art7 · fonte su Normattiva