Art. 73
[1](Art. 20 C.C, 22 luglio 1938).
[2]Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e' calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva