Art. 73

[1](Art. 20 C.C, 22 luglio 1938).

[2]Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e' calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art73 · fonte su Normattiva