Art. 86

[1](Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

[2]Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell'apertura, del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 82.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art86 · fonte su Normattiva