Art. 103
(Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere) Art. 11, D.L. n. 484/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private sono variati in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva