Art. 103

(Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere) Art. 11, D.L. n. 484/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private sono variati in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art103 · fonte su Normattiva