Art. 106
Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica
[1]Art. 1 bis, D.L. n. 75/81 conv. con mod. L. n. 219/1981 1. L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte dei cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza, nelle predette strutture.
[2]Idem, 2. Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.
[3]Art. 6, c. 9, L.n. 730/1986 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva