Art. 110Validita' degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non convertibili

Art. 11, c. 1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984; Art. 1, c. 2, L. n. 12/1988 1. Fatta salva la disposizione in cui all'articolo 94, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 29 dicembre 1983, n. 745, 30 dicembre 1986, n. 919 28 febbraio 1987, n. 111 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301 e 21 settembre 1987, n. 398.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art110 · fonte su Normattiva