Art. 94Riesame di taluni strumenti urbanistici

Art. 2, c. 7, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni danneggiati dall'evento sismici del 21 marzo 1982, ed inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982, resi esecutivi ai sensi del decreto legge 21 settembre 1987, n. 389 e del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, e' annuallata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui all'articolo 34, comma 22.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art94 · fonte su Normattiva