Art. 22 — Esecuzione degli interventi
[1]Art. 16, c. 1, L. n. 219/1981 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f), g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.
[2]Idem, c.2 2. L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonche' l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione anche mediante esproprio per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione anche cooperative, e loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunita' economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
[3]Idem, c.3 3. Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti. Idem, c.4;
[4]Art. 1, c. 9, D.L. n. 173/88, conv. con mod. L.n. 291/88 4. L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:
- a)le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;
- b)i criteri per la definizione del compenso;
- c)la concessione di anticipazioni, pari al 15 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e previa dichiarazione del direttore dei lavori relativi all'avventuto concreto inizio dei lavori medesimi; non si applica la revisione ad importi corrispondenti alle somme anticipate:
- d)le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
- e)le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;
- f)l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione e all'esercizio delle opere da realizzare;
- g)le ipotesi di risoluzione della convenzione;
- h)i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere approvate variazioni ai progetti ed alla convenzione;
- i)l'inserimento di una clausola compromissoria;
- l)le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.
[5]Art. 23, c. 6, D.L. n. 57/82 conv. con mod. L.n. 187/1982 5. Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva