Art. 38 — Sistemazione idrogeologica
Art. 31, L. n. 219/1981 1. Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva