Art. 40

[1](Piani di insediamento produttivo Art. 8, c.4 L.n. 730/1986 1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dalle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo previsto dall'articolo 34, comme 3, lett. b), sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

[2]Idem, c.5; Norma di coordinamento 2. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle areee di cui al precedente comma e' corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle arre di cui all'articolo 39, comma 3, e secondo la disciplina dettata nel comma 12 dello stesso articolo.

[3]Art. 10, c. 6, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988 3. Gli oneri derivanti dai contributi di cui al precedente comma sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art40 · fonte su Normattiva