Art. 42
Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato
[1]Art. 34, c.1, L.n. 219/1981 1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione dagli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 39. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3.
[2]Idem, c.2 2. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 29.
[3]Idem c.3 3. I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
[4]Idem, c.4. 4. Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.
[5]Idem, c.5 5. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva