Art. 59Personale tecnico

[1]Art. 2, c.1, L. n. 80/1984 1. I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione dell'articolo 2 commi 1 a 6, della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente.

[2]Idem, c.2 2. La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 gia' approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non puo' comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

  • a)comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
  • b)comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
  • c)comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);
  • d)comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto). 3. Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare e' soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

[3]Idem, c.4 4. Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimita' del comitato regionale di controllo, l'atto e' depositato direttamente presso l'Ufficio di segretaria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

[4]Idem, c.5 5. Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalita' di cui al comma precedente, senza la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

[5]Idem c.6; Art. 12 c. 4 sexies, L.n. 363/1984 6. I comuni indicati nel primo comma provvedono ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.

[6]Art. 1, c.1 bis, D.L. n. 309/86, conv. con mod. L.n. 472/1986; Norma di coordinamento 7. All'onere derivante dall'assunzione in ruolo del personale tecnico indicato nei precedenti commi si provvede per il primo anno con le residue disponibilita' dello stanziamento di 1 miliardo recato dall'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 3 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 il cui importo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art59 · fonte su Normattiva