Art. 2 — Dichiarazione di preminente interesse nazionale
[1]Art. 2, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. L.n. 120/1987 1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982.
[2]Art. 2, c. 2, L.n. 219/1981 2. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunita' montane.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva