Art. 77 — Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali
[1]Art. 35 quater, c.1, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. L. n. 131/1983 1. Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21) del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, modificato dall'articolo 18 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
[2]Idem, c.2 2. A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 31, lettera b) nella legge 11 giugno 1971, n. 426.
[3]Art. 33, c. 1, bis, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. L. n. 131/83 3. Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commercianti che esecitano la loro attivita' in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva