Art. 72Limiti alla cumulabilita'

[1]Art. 75, c. 1, L.n. 219/1981 1. Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

[2]Idem, c.2; Art. 7, c.6, D.L. n. 57/1982 conv. con mod. L. n. 167/1982 2. Dalle provvidenze di cui al presente testo unico si detraggono le somme percipite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

[3]Art. 75, c.3, L.n. 219/1981 3. L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9.

[4]Idem, c.4; Art. 8, c.3 L.n. 730/1986 4. Per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relativo ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art72 · fonte su Normattiva