Art. 274
[1]Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle localita' danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenute atte all'uso o all'abitazione salvo le maggiori agevolazioni previste dall'art. 161, le quali sono applicabili anche agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919.
[2]Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui al presente titolo, nonche' per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva