Art. 75Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti

[1]Art. 3, c.6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L. n. 187/1982 1. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.

[2]Idem, c.7 2. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art75 · fonte su Normattiva