Art. 80
Immobili danneggiati da piu' eventi sismici e completamento
[1]della ricostruzione) Art. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988; Norma di coordinamento 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
[2]Art. 15, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e) al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1980, di cui al regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1980, n. 1986, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981.
Testo vigente dal 11 agosto 1997 al 1 gennaio 2027 · versione 8 su Normattiva