Art. 7 — Attuazione degli interventi
[1]Art. 6, c.1, L. n. 219/1981 1. I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.
[2]Idem, c.2; Norma di coordinamento 2. La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'articolo 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.
[3]Idem, c.3 3. In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto.
[4]Idem, c.4 Art. 9, c.1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982; Art. 4, c.2 L. n. 80/1984 4. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.
[5]Art. 2, u.c., L. n. 80/1984 5. Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva